Togliere il cellulare per impedire alla compagna di prostituirsi? E’ una rapina

Togliere il cellulare per impedire alla compagna di prostituirsi? E’ una rapina
21 Febbraio 2017: Togliere il cellulare per impedire alla compagna di prostituirsi? E’ una rapina 21 Febbraio 2017

Al compagno di una donna è stato imputato di aver sottratto con violenza sulla persona il telefono cellulare a quest’ultima, per impedirle di prostituirsi. Tale condotta, a parere della Cassazione ( II sezione Penale) n. 6265/17 deve essere  qualificato come rapina, perchè il profitto derivante da questo reato può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si prometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. All’imputato veniva  altresì disconosciuta l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte, infatti, non è sufficiente la convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico, che siano riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla abbiano in comune  con il movente egoistico dell’autore del reato e dell’attenuante della provocazione che richiede lo “stato d’ira”, il “fatto ingiusto altrui”. Quest’ultimo deve essere infatti connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento a convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale e  debbono porsi in rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione. Insomma, le buone intenzioni del soggetto agenti non volgono a riscattare la violenza mediante la quale questi le ha poste in essere. Anche in questo caso “il fine non giustifica i mezzi”.

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